Le ONLUS…

 

L'acronimo ONLUS contraddistingue le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. La figura e la regolamentazione di queste organizzazioni sono state introdotte nel nostro ordinamento con un provvedimento di natura e finalità esclusivamente fiscali, costruito in modo tale da identificare soggetti che, svolgendo attività meritevoli di tutela, possano usufruire di un trattamento fiscale agevolato.

In realtà il concetto di ONLUS è stato da subito utilizzato anche in campi diversi da quello tributario, come ad esempio quelli civilistico e sociale, quasi a colmare una lacuna rappresentata da una disciplina complessiva ormai obsoleta rispetto al rilievo sociale ed economico assunto dagli enti non lucrativi nel nostro Paese.

Le ONLUS sono una sottocategoria speciale di enti non commerciali in possesso di requisiti meritori indicati dall'art. 10 del Decreto Legislativo n.460 del 1997. Il titolo di ONLUS è così subordinato alla presenza di alcuni presupposti sia soggettivi che oggettivi.

Il presupposto soggettivo

Il decreto individua i soggetti interessati al provvedimento, distinguendo quelli che hanno la facoltà di essere ONLUS e quelli che in nessun caso possono qualificarsi come tali. L’art. 10, comma 8, prevede l'automatica acquisizione della qualifica di ONLUS per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, le cooperative sociali e le Organizzazioni non governative, mentre non possono in ogni caso essere ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Il presupposto oggettivo

L'ambito oggettivo del provvedimento si riferisce invece alle attività che gli enti sopra descritti debbono svolgere per poter beneficiare della normativa in esame. Per acquisire la qualifica di ONLUS occorre innanzi tutto perseguire finalità di solidarietà sociale o finalità inerenti a quelle di solidarietà sociale. Le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite quando l'attività è rivolta ad apportare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, sociali, economiche o familiari, oppure a componenti di collettività estere relativamente agli aiuti umanitari.

 

La contabilità delle ONLUS

Le ONLUS sono tenute a redigere, con riferimento all’attività complessivamente svolta, scritture contabili e sistematiche idonee a esprimere in modo compiuto e analitico le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Tale obbligo si considera assolto mediante la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari.

Inoltre, esse devono rappresentare in un documento, da redigersi entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività istituzionali dalle attività direttamente connesse: in pratica, si tratta di un vero e proprio bilancio.

Tuttavia, le ONLUS che nell’esercizio precedente abbiano conseguito proventi per un importo non superiore a un dato limite, invece della contabilità generale e del bilancio, possono redigere un rendiconto delle entrate e delle spese complessive.

In relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, poi, le ONLUS devono tenere la contabilità ordinaria, la contabilità semplificata oppure la contabilità supersemplificata, che consiste nell’annotazione dei conti e dei proventi nei registri Iva o in prospetti conformi a un modello ministeriale.

Il regime fiscale delle ONLUS

Le ONLUS, non sono soggetti giuridici, ma sono la “veste fiscale” di non profit privati (associazioni, escluse quelle sindacali e politiche; comitati; fondazioni, escluse quelle bancarie; società cooperative) che per statuto svolgono la loro attività in determinati settori tassativamente previsti dalla legge (assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione) per scopi di solidarietà sociale.

Acquisiscono autonomamente la veste di ONLUS: le Organizzazioni di volontariato, le Organizzazioni non governative e le cooperative sociali.

Ai fini IRES, le ONLUS godono di agevolazioni fiscali ancora più estese di quelle degli enti non commerciali, infatti per esse:

- le attività istituzionali volte a perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciale e quindi sono fiscalmente irrilevanti;

- i proventi derivano da attività direttamente connesse con quelle istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile, anche se hanno carattere “commerciale”, purché le attività connesse non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali.

In definitiva, gli unici redditi che concorrono a formare l’imponibile complessivo elle ONLUS sono i redditi fondiari, alcuni redditi di capitale e i redditi diversi.

Le ONLUS godono di importanti agevolazioni ai fini Iva, fra le quali l’esenzione dal tributo di alcune attività che esse svolgono (ad esempio, sono esenti da Iva: le prestazioni di ricovero e cura, il trasporto di malati e feriti con veicoli appositamente equipaggiati, le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza a favore di anziani e inabili).