Il terzo settore
Il Terzo Settore
Cos'è il Terzo Settore
La definizione di Terzo Settore viene utilizzata per individuare tutto ciò che si differenzia sia dalla sfera pubblica (stato, regioni, enti locali, altri enti) che da quella privata. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, ciò che rimane dopo l’individuazione dei primi due settori è un universo molto vasto, composto da soggetti non omogenei che hanno però in comune la capacità di sviluppare nuove offerte per rispondere alla domanda di servizi che né lo Stato né il privato sono in grado di soddisfare: è questa la nuova economia sociale, che non ha una forma giuridica consolidata, un modello univoco di riferimento, ma è un ambito in cui sono presenti strutture organizzate di tipo sociale con forme giuridiche molto differenti.
I settori di attività che interessano il Terzo Settore:
- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico artistico;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Per comprendere meglio cosa sia l’economia sociale, la si può raffigurare come un insieme di strati in cui, partendo dal basso, si incontra per prima l’azione volontaria “pura”; successivamente si hanno i gruppi e le associazioni (fino agli enti non commerciali di tipo associativo); salendo ancora si hanno le fondazioni, le IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e le organizzazioni non governative; poi si incontrano le fondazioni bancarie, le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e le cooperative sociali; quindi si hanno le cooperative vere e proprie, infine le imprese di credito cooperativo.
Si tratta quindi di un universo che coinvolge solo in Italia milioni di cittadini associati e volontari, si organizza grazie a decine di migliaia di sedi locali, impiega centinaia di migliaia di lavoratori. Vai a: Navigazione, cerca
Le ricerche basate su questo concetto si sviluppano soprattutto a partire dagli anni della crisi del welfare.
Caratteristiche
La legislazione italiana ha finora disciplinato alcuni aspetti del Terzo Settore ma non li ha definiti unitariamente dal punto di vista giuridico.
Esistono differenti definizioni attribuite al non profit riconducibili ai diversi ambiti disciplinari, tuttavia studi recenti hanno evidenziato delle caratteristiche comuni che definiscono i criteri ai quali dovrebbe sottostare l’organizzazione operante nel Terzo Settore:
- l'assenza di distribuzione dei profitti;
- l'avere natura giuridica privata (anche se alcune organizzazioni, come le IPAB, hanno ancora un forte controllo pubblico);
- il disporre di un atto di costituzione formale oggetto di un contratto formalizzato o di un accordo esplicito fra gli aderenti;
- l'essere basata sull’autogoverno;
- il disporre di una certa quota di lavoro volontario;
- l'essere un'organizzazione con una base democratica (elezione delle cariche e partecipazione effettiva degli aderenti).
Tutte le caratteristiche sopraelencate tuttavia non si possono considerare come elementi che costituiscono la definizione di Terzo Settore, esse semmai si ritrovano spesso come criteri cui fanno riferimento gli interventi legislativi. Ciò significa che possono non essere presenti tutte insieme.
Organizzazioni non profit
Rientrano pertanto propriamente nella categoria "non profit" quelle organizzazioni cui sia applicabile la recente disciplina riservata alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ma anche quelle che, sia pure in progetto o in corso di formazione o di consolidamento, potrebbero una volta a regime presentare caratteristiche affini; va detto peraltro che la previsione normativa potrebbe non essere esaustiva di tutte le possibili configurazioni organizzative che avrebbero titolo ad essere definite come non profit, stante la vastità della gamma dei loro possibili obiettivi. Gli enti che compongono il mondo del non profit si differenziano sostanzialmente nella loro struttura, distinguendosi per tipologia e status giuridico. La nostra legislazione italiana fino ad ora ha disciplinato cinque differenti tipi di organizzazioni private che operano senza fini economici con finalità solidaristiche: le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni ex bancarie e le associazioni di promozione sociale.
Organizzazioni di volontariato
Secondo gli Artt. 2-3 della legge 266 dell’11 agosto 1991 per organizzazioni di volontario si intende “ogni organismo liberamente costituito” che si avvale dell’attività di volontariato che “deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Tale dimensione organizzata si configura a partire dagli anni settanta, ma la sua importanza è cresciuta in modo particolare durante quest’ultimo decennio. Accanto a questa crescente rilevanza, si è assistito nel tempo anche ad una maturazione delle organizzazioni stesse. Esempio di tale evoluzione sono i profili dei servizi forniti: accanto a quelli di più classica valenza assistenziale, si affiancano oggi pratiche di prevenzione e promozione sociale, con l’obiettivo non solo di curare il “sintomo” ma anche di eliminare le cause che producono emarginazione e degrado degli individui.
La contabilità delle aziende non profit
Il Codice Civile non contiene alcuna disposizione in materia di contabilità delle aziende non profit e, se l’ente svolge attività senza rilievo fiscale, sarà lo statuto a prevedere gli obblighi contabili più appropriati.
La tenuta di scritture contabili è sempre opportuno in tutti gli enti, quali che ne siano le dimensioni patrimoniali e operative. Infatti, le rilevazioni contabili e la conseguente redazione del bilancio d’esercizio consentono:
- di disporre di informazioni utili sulla situazione finanziaria, sulle posizioni debitorie e creditorie, sui rapporti finanziari con gli associati, ecc.;
- di dare agli associati riuniti in assemblea un quadro degli obiettivi e della situazione economico-finanziari dell’ente, nonché dei risultati dell’esercizio;
- di informare i terzi sull’andamento della gestione sociale e finanziaria;
- di adempire agli obblighi tributari in materia di imposte sul reddito.
